STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“FILANDARI NET”
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
ART. 1 – E’ costituita una Associazione fondata su principi democratici e di libertà denominata “FILANDARI NET”.
ART. 2 – L’associazione ha sede in Filandari, Via Roma n. 82.
La sede legale dell’Associazione potrà essere trasferita per decisione dell’assemblea dei Soci.
Il trasferimento della sede all’interno dello stesso Comune non comporta modifica dell’atto costitutivo.
ART. 3 – La sua durata è illimitata.
TITOLO II
SCOPI
ART. 4 – Scopo fondamentale dell’Associazione è quello di promuovere iniziative socio-culturale che concorrano allo sviluppo globale, economico, sociale, culturale e civile di Filandari non che di rafforzare i vincoli di solidarietà umana tra i cittadini filandaresi nel paese ed altrove tenendo con esso vivi i legami affettivi, sfruttando prevalentemente le tecnologie dei nuovi modi di comunicazione elettronica, telematica e multimediale.
L’Associazione si ripropone di raggiungere i seguenti scopi:
- Promuovere la crescita e la diffusione di cultura e modalità innovative nell’uso delle tecnologie di telecomunicazione, con particolare riguardo al rapporto tra i cittadini, le associazioni e le istituzioni pubbliche;
- Promuovere la formazione di gruppi per l’ideazione, la progettazione e realizzazione di pagine di interesse civico e culturale da inserire nella rete Internet;
- Organizzare corsi sull’uso del personal computer e delle applicazioni con particolare riguardo alla rete Internet;
- Organizzare mostre, convegni e manifestazioni culturali, artistiche e sportive al fine di arricchire il bagaglio culturale dei cittadini;
- Creare un giornale telematico in collaborazione con le scuole e con altri enti o associazioni da inserire nel sito “ www.filandari.net ” al fine di divulgare ai cittadini, agli associati ed ai filandaresi sparsi in tutto il mondo ogni utile informazione su temi ambientali, sportivi, turistici, informatici e culturali;
- Organizzare spettacoli teatrali, musicali, cinematografici, di danza e di ogni altro genere, al fine di incrementare turisticamente l’ambiente nel quale si opera; nonché organizzare gite turistiche ricreative culturali;
- Promuovere incontri con altre associazioni aventi finalità e scopi similari al fine di individuare iniziative comuni;
- Promuovere raccolta di fondi, previa autorizzazione dell’autorità competente, per individuare e realizzare iniziative, opere ed interventi nel sociale e che acquistino rilevanza pubblica;
- L’Associazione potrà intraprendere iniziative di divulgazione dell’uso dei computers e della telematica acquistando e gestendo in proprio strutture e mezzi;
- Per il raggiungimento delle finalità di cui i punti precedenti l’Associazione può effettuare ricerche di carattere socio-culturale e storiche di comune interesse.
Al fine di rendere operativi gli scopi di cui sopra l’Associazione può acquisire sedi e strumenti per uffici con i fondi reperiti secondo le modalità dell’Art. 8.
TITOLO III
SOCI
ART. 5 – Possono aderire all’Associazione sia persone fisiche che giuridiche, che condividono gli scopi sociali, che approvino lo statuto, che provvedano al versamento della quota associativa.
La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, al quale spetta deliberare sull’accoglimento e non ha obbligo di motivare il proprio giudizio, che rimane insindacabile.
ART. 6 – E’ dovere dei soci: l’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari, pagare le quote di ammissione e le quote annuali, provvedere al mantenimento dell’associazione secondo le indicazioni date dagli organi dirigenti ed in ragione delle proprie disponibilità, partecipare alle attività organizzate dall’Associazione stessa, sia attivamente che passivamente.
ART. 7 – Viene escluso dalla qualifica di socio chiunque viene meno ai doveri di cui all’art. 6 del presente statuto, o chi compia atti infamanti o contrari allo spirito dell’Associazione.
Recede da socio chi faccia domanda di dimissioni agli organi competenti.
L’esclusione da socio e la conseguente cancellazione del libro dei soci deve essere deliberata dal Direttivo dell’Associazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
E’ facoltà del socio opporsi ai deliberati degli organi competenti, rivolgendosi al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della delibera.
TITOLO IV
PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE
ART. 8 – Il Patrimonio è costituito:
---a) dai beni mobili registrati e dai beni immobili che perverranno all’Associazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici, privati e da persone fisiche, sempre che i beni mobili ed immobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento degli scopi previsti;
---b) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
---c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
---Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
---a) delle quote sociali annuali;
---b) dei redditi derivati dal patrimonio, per come sopra descritto;
---c) di eventuali contributi e sussidi dello Stato, Regioni, Province, Comuni, o di altri Enti Pubblici e/o privati, nonché della Comunità Europea;
---d) di liberalità, lasciti, erogazioni e contributi da chiunque disposti;
---e) dai proventi derivanti dall’organizzazione di manifestazioni;
---f) da ogni altro provento, corrispettivo, sopravvenienza o entrata comunque conseguita.
ART. 9 – Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, verranno predisposti, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
E’ diritto d’ogni socio conoscere tutti i dati amministrativi e di bilancio dell’Associazione.
TITOLO V
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
a) ART.10 - Sono organi dell'associazione :
L’assemblea generale dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Collegio dei Probiviri;
d) Il collegio dei Revisori.
ART. 11 – L’assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo, cui compete la definizione degli indirizzi generali.
Elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori.
E’ convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo ed è presieduta del Presidente.
L’assemblea generale può essere convocata, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente e/o la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta con lettera firmata da almeno un quarto dei soci.
La convocazione viene effettuata con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, il luogo e il giorno dell’adunanza, esposto nella sede almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.
ART. 12 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) soci, designati dall’Assemblea generale dei soci; durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Discute e formula proposte di carattere programmatico ed indirizzo generale ed organizzativo.
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.
Approva il programma di attività, nell’ambito dei deliberati assembleari, delibera la convocazione dell’Assemblea generale dei Soci.
Approva i bilanci annuali da sottoporre all’Assemblea.
Approva i regolamenti, stabilisce la quota associativa annua, predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, delibera l’assegnazione di speciali incarichi ai soci e se necessario a collaboratori esterni e gli eventuali rimborsi spese.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e si riunisce almeno una volta al mese; può essere convocato su richiesta del Presidente o da tre componenti.
Il Consiglio Direttivo delibera alla presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri eletti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
ART. 13 – Il Presidente ha la rappresentanza politica e legale dell’associazione e ne dirige la sua attività. Egli ha la firma sociale e l’autorizzazione a svolgere tutti i compiti utili per il raggiungimento dei fini sociali oltre a favorire la partecipazione attiva dei soci. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea dei soci e ne fissa gli ordini del giorno. Dispone per gli atti occorrenti all’espletamento dell’attività.
ART. 14 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione qualora la carica di Presidente si renda vacante per il tempo necessario o per gravi motivi di impedimento del Presidente fino alla prima Assemblea generale dei Soci.
ART. 15 – Fanno parte del Consiglio Direttivo: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Cassiere e numero da 1 (uno) a 11(undici) Consiglieri, eletti dall’Assemblea dei Soci.
ART. 16 – Il Segretario deve essere membro del Consiglio Direttivo, coordina tutte le attività dell’associazione ed ogni questione concernente i rapporti tra l’associazione e i terzi. Redige i verbali e le deliberazioni degli organi statutari, ne cura con attenzione la trascrizione e la conservazione provvede agli atti amministrativi, contro-firma i verbali e i libri sottoscritti al Presidente.
ART. 17 – Il cassiere deve essere membro del Consiglio Direttivo. E’ responsabile della gestione finanziaria ed economica dell’associazione, in conformità e rispetto delle Leggi vigenti. E’ responsabile dell’ordinaria amministrazione, comprese riscossioni, aperture di conti bancari e di ogni altro atto amministrativo necessario per il corretto funzionamento dell’associazione.
Redige il bilancio di previsione completato da un programma annuale, oltre al conto consuntivo che viene accompagnato da una relazione finale sull’attività svolta, sottoposto all’assemblea generale ed approvato entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
ART. 18 – Il Collegio dei Probiviri, eletto dall’assemblea dei soci, si compone da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi eleggono all’interno del Collegio il Presidente, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo dell’Associazione. I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Non possono essere eletti dalla carica di Probiviri i coniugi, i parenti e gli affini dei Consiglieri.
Il Collegio dei Probiviri, all’unanimità, giudica sulle cause di esclusione dei soci e quant’altro opponga i soci agli organi competenti e le sue delibere sono inappellabili, fatto salvo il diritto delle parti di adire le vie giudiziarie previste dalle leggi attualmente in vigore.
ART. 19 – Il Collegio dei Revisori si compone da tre membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi eleggono all’interno del collegio il Presidente, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo dell’Associazione. I membri del Collegio dei Revisori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
TITOLO VI
NORME FINALI
ART. 20 – Variazioni al presente Statuto possono essere apportate solo dall’Assemblea generale dei Soci, regolarmente costituita in via straordinaria con l’approvazione di almeno i due terzi dei componenti.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 21 – L’eventuale scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea straordinaria, indicando la destinazione del patrimonio sociale.
CAUSOLE ENTI NON COMMERCIALI
ART. 22 – Ai sensi del disposto del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, pubblicato sulla G.U. 2.1.1998, supplemento ordinario numero 1/L, viene espressamente stabilito:
---a) il divieto per l’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
---b) l’obbligo per l’associazione di devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica affinità, sentito l’organismo di controllo e di cui l’articolo 3 comma 190, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
---c) l’effettività del rapporto associativo; la disciplina del rapporto associativo e uniforme, venendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e gli associati, purché in regola con il pagamento delle quote sociali e purché maggiori di età, hanno diritto di voto, per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
---d) l’obbligo per l’associazione di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
---e) la delibera eleggibilità degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui l’articolo 2532, 2° comma, del Codice Civile, la sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
---f) la intrasmissibilità della quota o contributo dell’associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la non rivalutabilità della stessa.
ART. 23 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa richiamo alle vigenti norme del Codice Civile.
F.to:
Pagnotta Francesco
Sorbara Pasquale
Rovito Francesco Aldo
Larocca Antonello
Francesco Rovito
Cimato Francesco
Loiacono Antonio Carmelo
Rumbolà Cesare
Giuseppe Sergio
Rocco Guglielmo